Concessione della Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L. 91/92) (2024)

Concessione della Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L. 91/92)

REQUISITI

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.

Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:

  • 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
  • 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 16 c.2 );
  • 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
  • 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.

La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico.

Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.

Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della residenza anagrafica legale sul territorio italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.

La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.

Qualunque variazione di residenza deve essere comunicata all'Ufficio (modulo variazione residenza ALLEGATO).

DOCUMENTI RICHIESTI

  • CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine. (non ha scadenza)
  • CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)

Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.

Una volta legalizzati i documenti devono essere tradotti (vedi nota sulle modalità di traduzione).

  • TITOLO DI SOGGIORNO : carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • DOCUMENTO DI IDENTIT À : passaporto o carta di identità.
  • RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)

Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza").

  • MARCA DA BOLLO da 16€.
  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI degli ultimi tre anni, proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia.

Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.

Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

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